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AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE TOSCANA |
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Leggi – Regolamenti e modalità per l’autorizzazione
alla raccolta |
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LA RACCOLTA DEI FUNGHI |
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La legge
regionale n. 16 del 22/03/1999 che
disciplina l’attività di raccolta degli epigei spontanei è stata modificata
recentemente in alcuni aspetti sostanziali dalla legge regionale TOSCANA n. 58 del 17/11/2010 che è
entrata in vigore il 1° gennaio 2011
Per la raccolta dei funghi sul
territorio toscano occorre l’autorizzazione che viene rilasciata dalla Regione
Toscana e non più dal Comune di residenza del richiedente.
L’autorizzazione è valida su
tutto il territorio regionale; per la ricerca all’interno dei parchi, nazionali
o regionali, occorre prendere visione dei rispettivi regolamenti che possono
prevedere ulteriori autorizzazioni e/o modalità diverse da quelle fissate dalla
legge regionale.
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L’autorizzazione alla raccolta è costituita dalla ricevuta di
versamento degli importi previsti, sul conto corrente postale n. 6750946,
intestato all’Amministrazione regionale. La ricevuta deve riportare la causale ‘Raccolta funghi’ e le generalità del raccoglitore e va portata
con sé al momento della raccolta, insieme a un documento di riconoscimento. I dati della persona che
effettuerà la raccolta devono essere riportati sul bollettino in tutte le
parti che lo compongono; nel caso di versamento effettuato da chi esercita la
potestà genitoriale per conto di minori di diciotto anni, devono essere
riportate le generalità del minore. Residenti in Toscana I residenti in Toscana devono
versare 13 euro per un’autorizzazione valida sei mesi oppure 25 euro per un
anno; tali importi sono ridotti della metà per chi risiede nei territori
classificati montani ai sensi della L. 991/1952. La stessa riduzione spetta ai
ragazzi, tra i 14 ed i 18 anni, che abbiano frequentato un corso di
informazione ed educazione organizzato dalle Amministrazioni provinciali o
dalle Comunità Montane e abbiano ottenuto il relativo attestato di frequenza.
Coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei nel solo territorio del
comune di residenza non sono tenuti a munirsi di alcuna autorizzazione.
Devono pagare 15 euro per un
giorno, 40 euro per sette giorni, consecutivi, oppure 100 euro per un anno.
La data o l’indicazione della settimana devono essere obbligatoriamente
aggiunte nella causale dopo la dicitura ‘Raccolta funghi’. Versamenti effettuati entro
il 2010 Le autorizzazioni acquisite
dai residenti in Toscana entro il 31/12/2010 mantengono la loro validità fino
alla loro naturale scadenza (6, 12 o 36 mesi dalla data del versamento). Le autorizzazioni turistiche
sono decadute il 31/12/2010. 3 kg il tetto giornaliero Il limite di raccolta
giornaliero per persona è di tre chilogrammi a testa, salvo il caso di un
singolo esemplare o più esemplari concresciuti di peso superiore; il tetto
giornaliero sale a dieci chilogrammi solo nel caso in cui i residenti nei
territori classificati montani della Toscana raccolgano nel proprio comune
di residenza. Non ci sono limiti, invece, per imprenditori agricoli e soci di
cooperative agroforestali che, in possesso dell’attestato di idoneità al
riconoscimento delle specie fungine rilasciato dagli Ispettorati micologici,
svolgano la raccolta, a fini di integrazione del proprio reddito, nella
provincia di residenza. In questo caso occorre far pervenire, anche in via
telematica, una semplice dichiarazione di inizio attività alla Comunità
Montana, Unione di Comuni o Provincia di competenza. Gli stessi soggetti possono
chiedere, inoltrando apposita domanda alla competente amministrazione
provinciale, analoga deroga ai limiti di raccolta anche per territori
provinciali diversi da quello di residenza. Divieti per alcune specie È vietata la raccolta di
esemplari delle seguenti specie, nel caso in cui la dimensione del cappello
sia inferiore a: quattro centimetri per il
Genere Boletus sezione Edules
(porcini); due centimetri per l’Hygrophorus marzuolus
(dormiente) e per il Lyophyllum gambosum
(prugnolo). È vietata inoltre la raccolta
dell’ovolo buono quando non sono visibili le lamelle. Condizioni per la raccolta La raccolta dei funghi epigei
è consentita nei boschi e terreni non coltivati nei quali sia permesso
l’accesso e non sia riservata la raccolta. Nei parchi nazionali e regionali e
nelle altre aree protette la raccolta dei funghi può essere soggetta a norme
diverse e subordinata al possesso di autorizzazioni rilasciate dai soggetti
gestori, sulla base di specifici regolamenti. La raccolta può essere
esercitata da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto.
Non devono essere usati strumenti che rovinano il micelio, lo strato superficiale
del terreno e gli apparati radicali della vegetazione (rastrelli). È vietato l’uso di sacchetti
di plastica. I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi e aereati, atti a diffondere le spore. Province, Comunità Montane e
Unioni di Comuni sono titolari delle procedure autorizzative
per la costituzione di aree di raccolta riservata a fini economici e di
raccolta a pagamento su terreni in concessione appartenenti al patrimonio
agricolo forestale regionale. Province, Comunità Montane e
Unioni di Comuni possono prevedere divieti di raccolta, per un massimo di due
giorni a settimana, per motivi di tutela ambientale o per armonizzare lo
svolgimento di attività diverse all’interno delle aree boscate.
Numero verde: 800 860070 |
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Modalità
per riempire i bollettini postali e
per effettuare i relativi versamenti in
relazione ai giorni di raccolta previsti, come sotto descritto: |
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Intestare bollettino
postale a |
Amministrazione
regionale Toscana |
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Numero di C.C. |
6750946 |
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NON RESIDENTI IN TOSCANA |
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Per 1 giorno versamento di |
€. 15,00 |
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Per 7 giorni versamento di |
€. 40,00 |
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Per 1 anno |
€. 100,00 |
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RESIDENTI IN TOSCANA
Nel fronte retro del bollettino si dovranno riportare i
seguenti dati: |
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Causale del versamento |
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Autorizzazione raccolta
funghi |
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Valida per i giorni: |
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Cognome e Nome: |
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Data di nascita: |
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Residenza: |
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Principali divieti: |
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Leggi Regionali - Testi coordinati n 000016 del 22/03/1999 (Boll. n 20 del 17/05/2000) |
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http://www.rete.toscana.it/sett/agric/foreste/normativa/leg_funghi.html |
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Sintesi di come fare per la
raccolta funghi |
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http://www.rete.toscana.it/sett/agric/foreste/come_fare/come_fare_funghi.html |
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AUTORIZZAZIONE ALLA
RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE
TOSCANA In Toscana la raccolta dei prodotti secondari del bosco è
disciplinata dall'art. 63 della L.R. 39/00 riportato qui di seguito:
2. [....] 3. La
raccolta degli altri prodotti secondari del bosco, fatti salvi i diritti del
proprietario o del possessore del fondo, è consentita entro i limiti
stabiliti dalla Giunta regionale. deliberazione della Giunta regionale n. 260 del
19/3/01 fragole: kg 2,0 deliberazione della Giunta regionale n. 380 del
13/4/01 asparagi : raccolta consentita, senza limitazioni di quantità,
dalla ripresa dell'attività vegetativa fino al 31 maggio di ogni anno; 4. La raccolta dei prodotti di cui al comma 1, lettere da b) a
h), deve essere effettuata senza l'ausilio di strumenti. È comunque vietato
il taglio e lo sradicamento dell'intera pianta e l'uso, per la raccolta dei
frutti, di rastrelli e pettini. 5. Chi raccoglie, a fini di commercio, i prodotti di cui al
comma 1, lettere da b) ad h), può essere autorizzato dalla Provincia o dalla
Comunità montana ad operare la raccolta in deroga ai quantitativi stabiliti
dalla Giunta regionale ed alle modalità di cui al comma 6. La raccolta dei prodotti secondari del bosco è vietata
nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto.
Da tale divieto è escluso il proprietario od il possessore del fondo. |
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Hotel |
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Loc. Prato della Contessa
58033 Casteldelpiano (Gr) Tel. e Fax 0564 - 959000 – 959002 SITO
INTERNET: WWW.hotelcontessa.it E.mail: hotelcontessa@inwind.it |
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