AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA

 

 

 

LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO NEL TERRITORIO DELLA TOSCANA

 

Leggi – Regolamenti e modalità per l’autorizzazione alla raccolta

LA RACCOLTA DEI FUNGHI

 

La legge regionale n. 16 del 22/03/1999 che disciplina l’attività di raccolta degli epigei spontanei è stata modificata recentemente in alcuni aspetti sostanziali dalla legge regionale TOSCANA n. 58 del 17/11/2010 che è entrata in vigore il 1° gennaio 2011

Per la raccolta dei funghi sul territorio toscano occorre l’autorizzazione che viene rilasciata dalla Regione Toscana e non più dal Comune di residenza del richiedente.

L’autorizzazione è valida su tutto il territorio regionale; per la ricerca all’interno dei parchi, nazionali o regionali, occorre prendere visione dei rispettivi regolamenti che possono prevedere ulteriori autorizzazioni e/o modalità diverse da quelle fissate dalla legge regionale.


 

L’autorizzazione alla raccolta è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi previsti, sul conto corrente postale n. 6750946, intestato all’Amministrazione regionale.

La ricevuta deve riportare la causale ‘Raccolta funghi’ e le ge­neralità del raccoglitore e va portata con sé al momento della raccolta, insieme a un documento di riconoscimento.

I dati della persona che effettuerà la raccolta devono essere riportati sul bollettino in tutte le parti che lo compongono; nel caso di versamento effettuato da chi esercita la potestà ge­nitoriale per conto di minori di diciotto anni, devono essere riportate le generalità del minore.

 

Residenti in Toscana

I residenti in Toscana devono versare 13 euro per un’autorizza­zione valida sei mesi oppure 25 euro per un anno; tali importi sono ridotti della metà per chi risiede nei territori classificati montani ai sensi della L. 991/1952.

La stessa riduzione spetta ai ragazzi, tra i 14 ed i 18 anni, che abbiano frequentato un corso di informazione ed edu­cazione organizzato dalle Amministrazioni provinciali o dalle Comunità Montane e abbiano ottenuto il relativo attestato di frequenza. Coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei nel solo territorio del comune di residenza non sono tenuti a munirsi di alcuna autorizzazione.


I non residenti in Toscana

Devono pagare 15 euro per un gior­no, 40 euro per sette giorni, consecutivi, oppure 100 euro per un anno. La data o l’indicazione della settimana devono essere obbligatoriamente aggiunte nella causale dopo la dicitura ‘Raccolta funghi’.

Versamenti effettuati entro il 2010

Le autorizzazioni acquisite dai residenti in Toscana entro il 31/12/2010 mantengono la loro validità fino alla loro naturale scadenza (6, 12 o 36 mesi dalla data del versamento).

Le autorizzazioni turistiche sono decadute il 31/12/2010.

3 kg il tetto giornaliero

 

Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi a testa, salvo il caso di un singolo esemplare o più esemplari concresciuti di peso superiore; il tetto giornaliero sale a dieci chilogrammi solo nel caso in cui i residenti nei territori classi­ficati montani della Toscana raccolgano nel proprio comune di residenza. Non ci sono limiti, invece, per imprenditori agricoli e soci di cooperative agroforestali che, in possesso dell’attesta­to di idoneità al riconoscimento delle specie fungine rilasciato dagli Ispettorati micologici, svolgano la raccolta, a fini di inte­grazione del proprio reddito, nella provincia di residenza. In questo caso occorre far pervenire, anche in via telematica, una semplice dichiarazione di inizio attività alla Comunità Montana, Unione di Comuni o Provincia di competenza.

Gli stessi soggetti possono chiedere, inoltrando apposita do­manda alla competente amministrazione provinciale, analoga deroga ai limiti di raccolta anche per territori provinciali diversi da quello di residenza.

 

Divieti per alcune specie

È vietata la raccolta di esemplari delle seguenti specie, nel caso in cui la dimensione del cappello sia inferiore a:

quattro centimetri per il Genere Boletus sezione Edules (porcini);

due centimetri per l’Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per il Lyophyllum gambosum (prugnolo).

È vietata inoltre la raccolta dell’ovolo buono quando non sono visibili le lamelle.

Condizioni per la raccolta

La raccolta dei funghi epigei è consentita nei boschi e terre­ni non coltivati nei quali sia permesso l’accesso e non sia riservata la raccolta. Nei parchi nazionali e regionali e nelle altre aree protette la raccolta dei funghi può essere soggetta a norme diverse e subordinata al possesso di autorizzazioni rilasciate dai soggetti gestori, sulla base di specifici regola­menti.

La raccolta può essere esercitata da un’ora prima del sor­gere del sole a un’ora dopo il tramonto. Non devono essere usati strumenti che rovinano il micelio, lo strato superfi­ciale del terreno e gli apparati radicali della vegetazione (rastrelli).

 

È vietato l’uso di sacchetti di plastica. I funghi devono es­sere riposti in contenitori rigidi e aereati, atti a diffondere le spore.

Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni sono titolari delle procedure autorizzative per la costituzione di aree di raccolta riservata a fini economici e di raccolta a pagamento su terreni in concessione appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale.

Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni possono prevedere divieti di raccolta, per un massimo di due giorni a settimana, per motivi di tutela ambientale o per armoniz­zare lo svolgimento di attività diverse all’interno delle aree boscate.


Per informazioni:

Numero verde: 800 860070

 

 

 

 

Modalità per riempire i bollettini  postali e per  effettuare i relativi versamenti in relazione ai giorni di raccolta previsti, come sotto descritto:

Intestare bollettino postale a

Amministrazione regionale Toscana

Numero di C.C.

6750946

NON RESIDENTI IN TOSCANA

Per 1 giorno versamento di

€.   15,00

Per 7 giorni  versamento di

€.   40,00

Per 1 anno

€. 100,00

RESIDENTI IN TOSCANA

Per 6 mesi versamento di

€.   13,00

Per 1 anno versamento di

€.   25,00

 

Nel fronte retro del bollettino si dovranno riportare i seguenti dati:

Causale del versamento

 

Autorizzazione raccolta funghi

Valida per i giorni:

Cognome e Nome:

Data di nascita:

Residenza:

 

Principali divieti:

 

 

 

Leggi Regionali - Testi coordinati n 000016 del 22/03/1999 (Boll. n 20 del 17/05/2000)

http://www.rete.toscana.it/sett/agric/foreste/normativa/leg_funghi.html

 

Sintesi di come fare per la raccolta funghi

http://www.rete.toscana.it/sett/agric/foreste/come_fare/come_fare_funghi.html

LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO

AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA

In Toscana la raccolta dei prodotti secondari del bosco è disciplinata dall'art. 63 della L.R. 39/00 riportato qui di seguito:
Art. 63 - Raccolta dei prodotti secondari del bosco


1. Ai fini della presente legge sono considerati prodotti secondari del bosco:
a) i funghi epigei ed ipogei;
b) le fragole;
c) i lamponi;
d) i mirtilli;
e) le more di rovo;
f) le bacche di ginepro;
g) gli asparagi selvatici;
h) i muschi.

2. [....]

3. La raccolta degli altri prodotti secondari del bosco, fatti salvi i diritti del proprietario o del possessore del fondo, è consentita entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale.

 

deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 19/3/01

fragole: kg 2,0
lamponi: kg 2,0
mirtilli: kg 2,0
more di rovo: kg 3,0
bacche di ginepro: gr 500
muschi: gr 500 al giorno e per persona;

deliberazione della Giunta regionale n. 380 del 13/4/01

asparagi : raccolta consentita, senza limitazioni di quantità, dalla ripresa dell'attività vegetativa fino al 31 maggio di ogni anno;

 

4. La raccolta dei prodotti di cui al comma 1, lettere da b) a h), deve essere effettuata senza l'ausilio di strumenti. È comunque vietato il taglio e lo sradicamento dell'intera pianta e l'uso, per la raccolta dei frutti, di rastrelli e pettini.

5. Chi raccoglie, a fini di commercio, i prodotti di cui al comma 1, lettere da b) ad h), può essere autorizzato dalla Provincia o dalla Comunità montana ad operare la raccolta in deroga ai quantitativi stabiliti dalla Giunta regionale ed alle modalità di cui al comma 4. L'autorizzazione, non onerosa, viene rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione non è richiesta ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali). La raccolta, nel caso di terreni di proprietà privata, è consentita previo assenso del proprietario o del possessore del fondo; nel caso di terreni appartenenti al patrimonio agricolo-forestale della Regione, è soggetta a concessione.

6. La raccolta dei prodotti secondari del bosco è vietata nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto. Da tale divieto è escluso il proprietario od il possessore del fondo.

 

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